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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.027. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.027.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, in deroga alla normativa vigente, nei rapporti con Enti appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione le cessioni dei crediti effettuate ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono efficaci ed opponibili al debitore ceduto anche se stipulate mediante scrittura privata e notificate a mezzo PEC.
  2. In deroga alla normativa vigente, posto che in ogni caso l'amministrazione pubblica cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, il rifiuto della cessione da parte della Pubblica Amministrazione è opponibile al cedente e al cessionario entro sette giorni dalla notifica della cessione e solo se espresso e motivato da circostante inerenti il credito o l'applicazione delle normative di verifica della regolarità contributiva e fiscale.