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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.012. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.012.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti».