stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.011. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
52.011.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 91 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto. La disposizione si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri».