Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di fallimento e stato di insolvenza)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. A partire dal 1o luglio 2020 e fino al 1o settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19».