Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.