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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.15. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
5.15.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine aumentare di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 dall'anno 2021 i contratti annuali di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 milioni nel 2022; 620,9 milioni nel 2023; 764,6 milioni di euro a partire dal 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 770 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1.