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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
5.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In relazione alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

  1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.