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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.03. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.