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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.29. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
48.29.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
   a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
   b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
   c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
   d) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari;
   e) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   f) una compensazione finanziaria pari a quanto corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o per i mancati ricavi correlati al comportamento di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   g) il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere estere, seminari, workshop, ed altri eventi promozionali non realizzate a partire dal 1o febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

  Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con i decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 1 lettera c) propongono, elaborano e realizzano le iniziative di promozione dirette ai mercati esteri sentite le organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese, comprese quelle agricole ed agroalimentari, nonché con il coordinamento e previa approvazione dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».