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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.28. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
48.28.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari ad euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.