Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, comma 300, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite con le seguenti parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari ad euro 40 milioni per il 2020 e 95 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.