Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Fondo per la promozione delle località turistiche italiane nel settore cerimonie)
1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Fondo per la promozione delle località turistiche italiane» con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento di una campagna nazionale ed internazionale finalizzata a promuovere la celebrazione di matrimoni ed altre cerimonie nelle località turistiche italiane., nonché a consentire la partecipazione di operatori del settore wedding alle Fiere dedicate.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.