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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.02. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
48.02.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Fondo per la promozione delle località turistiche italiane nel settore cerimonie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Fondo per la promozione delle località turistiche italiane» con una dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2020.
  2. Il Fondo è destinato al finanziamento di una campagna nazionale ed internazionale finalizzata a promuovere la celebrazione di matrimoni ed altre cerimonie nelle località turistiche italiane., nonché a consentire la partecipazione di operatori del settore wedding alle Fiere dedicate.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.