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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.022. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
44.022.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 sostituire la frase: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», con la seguente: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
   c) al comma 189, sostituire le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» con le seguenti: «50 per cento del costo», e le parole: «10 milioni» con le seguenti: «10 milioni» con le parole: «50 milioni»;
   d) al comma 191, apportare le seguenti modifiche:
    1) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti «in unica soluzione»;
    2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Alla copertura degli oneri, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.