Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Motori elettrici natanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, numero 21 dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;
b) all'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al Titolo è soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti e regolamenti dell'ente tecnico. Il suo impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero».