Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Decontribuzione temporanea dei salari)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali in forza alla data del 1o febbraio 2020, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.