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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.2. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
41.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione Europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
   b) il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;
   c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a., del numero di certificati bianchi da restituire.
   d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;
   e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
   f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

ident. 41.1.