Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.