Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
4. Al fine della classificazione da parte degli istituti d credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.