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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.03. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
39.03.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

  1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « l-bis) “attività istituzionale”: l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis»;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è inserita la seguente: «istituzionale», e, le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,»;
   c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;
   d) all'articolo 5:
    1) al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutari», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 7-bis» e, dopo le parole: «una redditività adeguata» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,»;
    2) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis»;
    2) al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25»;
   f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono inserite le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
   g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)
   1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.
   4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.
   5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.
   6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.
   7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.
   8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.»;
   h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   « c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis,»;
   i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;
   j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: « k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 1-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;
   k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l’» sono sostituite dalla seguente: «nell’» e, il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;
   l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

(Incrementi ai Fondi di dotazione)
   1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».