stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.7. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 dei decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 355, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:
   a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
   b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;
   c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

  2-ter. Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e dalle piccole e medie imprese innovative nel corso dell'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, al comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.