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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.49. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.49.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il rafforzamento, sull'interno territorio nazionale, delle iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
   La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 9 del presente articolo.
   La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
   i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate;
   ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori dei settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
   iii) l'attestazione che ii possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
   iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).»;
   b) all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «4) in alternativa a quanto previsto dal n. 3) che precede, si dichiarino titolari del bene immateriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017. La prova della titolarità deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'apposita sezione speciale dell'ufficio del Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lettera m), del presente articolo.
   La dichiarazione sostitutiva deve attestare la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al dichiarante, avendole io stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando ii negozio da cui deriva l'acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela giuridica contenendo i seguenti elementi:
   i) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione, (ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell'ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate);
   ii) l'attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
   iii) l'attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
   iv) l'attestazione dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze (ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l'uso di credenziali per l'accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell'esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative).».

  5-ter. Per la valorizzazione del patrimonio innovativo e della proprietà intellettuale delle aziende sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi» sono soppresse;
   c) all'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «per il 50 per cento del relativo ammontare» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero per il 90 per cento del relativo ammontare laddove si dimostri che i suddetti beni sono detenuti dall'Azienda in regime di open innovation, ossia assicurando ai diversi soggetti di cui al comma 37 che vogliano contribuire allo sviluppo ed all'innovazione di un determinato processo, prodotto o servizio, la piena condivisione dei beni di cui al presente comma legittimamente detenuti ed a patto che i risultati siano messi a disposizione dell'intera comunità dei soggetti di cui al comma 37. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative al fine di individuare i requisiti di sussistenza del regime di open innovation e le modalità con cui detta sussistenza debba essere comprovata.».