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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.11. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.11.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro;
   b) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;
   c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
   d) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole o medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in piccole o medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole o medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179.»;
   e) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  «19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».