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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.10. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.10.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
   b) al comma 199, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabilì organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del settembre 1996.»;
   c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
   d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.»;
   e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo.».