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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.015. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
38.015.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sostegno ai giovani imprenditori operanti nel settore delle attività di design e di ideazione estetica)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il sostegno dei giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni operanti nelle attività di design e innovazione estetica progettazione e realizzazione di collezioni e campionari nei settori del tessile, moda, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, oreficeria e occhialeria. Le misure di sostegno sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 possono costituire start-up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le modalità ivi previste.
  3. Al comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
  4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;»;
   b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».

  5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.