Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Interruzione dei canoni concessori per il periodo di emergenza COVID-19)
1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutto il periodo di sospensione dell'attività» sono sostituite dalle parole: «fino ai 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.