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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.04. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
36.04.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2018, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sostegno finanziano alle micro, piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica dopo le parole «Misure di sostegno finanziario» sono aggiunte le seguenti: «ai professionisti»;
   b) al comma 2 alle parole «Al fine di sostenere le attività» sono aggiunte le seguenti: «professionali ed»;
   c) al comma 2, lettera a) dopo le parole «fino al 30 settembre 2020» inserire le seguenti: «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020»;
   d) al comma 2, lettera c) le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2021»;
   e) al comma 5 dopo le parole «aventi sede in Italia» sono aggiunte le seguenti: «nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfue2»;
   f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000 a euro 50.000 per ogni singola violazione accertata».