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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.2. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
35.2.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 per i corrispettivi pagati al cedente, in caso di mancato pagamento del debitore ceduto, per le cessioni di crediti per le quali il cessionario abbia rinunciato alla garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.