Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Semplificazioni per l'accesso alla garanzia SACE)
La lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita dalla seguente: l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, anche in via telematica.