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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.019. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
35.019.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore, universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.
   L'Ente Nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014.