Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 34.
(Emissione di titoli di stato denominati «Orgoglio italiano»)
1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «Orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.