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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.09. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
31.09.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Incremento del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 e misure di sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo per la prima casa)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244 del 2007 è estesa alle persone fisiche non percettori di alcun reddito da lavoro, non titolari di alcuna forma di prestazione pensionistica, non iscritte ad alcuna forma previdenziale obbligatoria e non beneficiarie di altre indennità di sostegno al reddito.
  3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate relative al contratto di mutuo riferito all'acquisto di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale con riferimento ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020 e alle relative richieste di sospensione non si applicano i disposti del comma 479 della legge n. 244 del 24 novembre 2007. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  5. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.