Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) dopo le parole: «Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», inserire le seguenti: «e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori»;
b) alla lettera n) dopo le parole: «in favore dei soggetti beneficiare», inserire le seguenti: «di cui alla precedente lettera m)».