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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.07. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
30.07.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

  1. Sono sospesi:
   a) fino al 31 dicembre 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   b) fino al 31 dicembre 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
    1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
    2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

  2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero in numero quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nei periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
  4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2021, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.
  5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.