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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.024. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
30.024.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.