Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per scuole di danza)
All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»