Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i luoghi della cultura e dello sport non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)
1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di promozione dello spettacolo e della cultura sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, D/3, D/6 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche.