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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.013. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
29.013.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.