Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e spetta al locatario che applicherà lo sconto sull'affitto, pari al credito d'imposta.