stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.148. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.148.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

  Conseguentemente, all'articolo 122, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).