All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;
il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture ad uso culturale, alberghiere ed extra alberghiere, agrituristiche, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari e della ristorazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.