Al comma 3, dopo le parole: strutture alberghiere e agrituristiche aggiungere le seguenti: nonché campeggi e villaggi. Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.