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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.036. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.036.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Credito d'imposta attività commerciali)

  1. All'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «al mese di marzo» con le seguenti: «ai mesi di marzo e aprile» e aggiungere, in fine, le parole «ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di prestazione di servizi e/o para commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di beni al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-quater, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, In ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.
   1-ter. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso»;
   c) al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1-ter.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.