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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.022. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
28.022.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa – Parte prima – Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento».