Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.
2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».