Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».