Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.