Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 le parole: «30 giugno» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»