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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.5. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.5.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  «13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, “il Gestore” si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
   13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».