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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.4. in Assemblea riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2020  [ apri ]
26.4.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
   al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c), secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».