Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non inferiore al 33 per cento aggiungere le seguenti: e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20 per cento.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 250 persone con le seguenti: 499 persone;
al comma 12, sostituire le parole: obbligazioni o titoli di debito con le seguenti: strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito;
dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dai comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile».