Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».